Risarcimento del danno da vacanza rovinata. Tutela del turista deluso.

La vacanza è un’ occasione di piacere, svago e riposo, un vero e proprio periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche e, qualora essa venga rovinata, è giusto che il turista deluso ottenga un risarcimento.

Orbene, il Codice del Turismo, con l’art. 47 co. 1 D.lgs. n. 79/2011 prevede la possibilità di accordare al turista un risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell’inadempimento dell’organizzatore, prevedendo che: “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Quando la vacanza si trasforma in un’ulteriore occasione di stress, il turista ha diritto ad ottenere il rimborso ed un ulteriore quantum economico a titolo di risarcimento per la perdita della sua occasione di piacere, svago, relax e benessere psico-fisico.

Nell’ attuale momento storico, sia per il legislatore sia per la giurisprudenza, piacere, relax e benessere psico-fisico sono beni della vita e, in quanto tali, suscettibili di tutela giuridica.

E’ bene chiarire che il turista ha diritto al riconoscimento di una duplice tutela: il rimborso del danno patrimoniale vero e proprio che consiste nella perdita economica che ha subito (ad esempio per il denaro occorso per acquistare nuovi capi di abbigliamento in seguito allo smarrimento della valigia, per il pagamento di un altro pernotto in hotel per il ritardo aereo e simili, o, per la differenza tra il valore economico del viaggio inizialmente pattuito e il valore economico del viaggio di fatto vissuto dal turista-consumatore in seguito ai disservizi incontrati) e il risarcimento del danno da vacanza rovinata come voce di danno non patrimoniale (danno biologico, morale ed esistenziale) che, di solito, non è dimostrabile nel suo esatto ammontare e, dunque, quantificato secondo equità caso per caso.

Prima del d.lg.79/2011 il turista poteva sperare di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata invocando l’art. 2059 c.c. tuttavia, la norma limitava e limita espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge e, dunque, di fatto per il turista prima del 2011, era molto complesso ottenere il risarcimento per le proprie vacanze rovinate, poiché la fattispecie non era ancora tipizzata e, l’ unica possibilità di risarcimento era legata alle ipotesi in cui si configurava la lesione di un bene costituzionalmente protetto come la salute (ex art. 32 Costituzione).

Grazie al Codice del Turismo la lacuna è stata sanata ed è stata aperta piena tutela al turista deluso.

Rivolgersi ad un avvocato è fondamentale per impostare in maniera adeguata e soprattutto nelle corrette tempistiche, sin dall’ inizio, la propria richiesta.

Tutela del minore-consumatore dalle pratiche commerciali scorrette

Il minore non dovrebbe mai essere il destinatario di un messaggio pubblicitario aggressivo non ha bisogno di informazioni, ma di formazione.


“Mamma, papà oggi nel cartone animato un dottore operava i mostri e ne mangiava la pancia, il cuore, le braccia!” “Papà, mamma compratemi il gioco della pubblicità!”

Quanti genitori hanno sentito il proprio bambino raccontare dell’episodio del proprio cartone animato preferito che li ha lasciati un po’ sorpresi o turbati e quanti genitori hanno sentito la propria bambina richiedere il set di cucina della pubblicità che hanno tutte le brave bimbe e che non possono non avere anche loro?

Tutela del minore-consumatore dalle pratiche commerciali scorrette - Il minore non dovrebbe mai essere il destinatario di un messaggio pubblicitario aggressivo non ha bisogno di informazioni, ma di formazione

E’ un dato di fatto che i minori ricevono molte, troppe informazioni dai mass media che possono divenire dannose per uno sviluppo armonioso della loro personalità ed indurli in errore data la loro naturale incapacità di discernimento.

La tematica è molto attuale in diritto poiché, a differenza della visione più paternalistica del codice civile del 1942 ove il minore non aveva alcuna capacità giuridica, nel nostro attuale impianto codicistico il minore è un soggetto di diritto a tutti gli effetti. Il minore pone in essere molteplici atti della vita quotidiana; il minore può interrompere una gravidanza, il minore può stipulare contratti pienamente validi ed efficaci, un minore può contrarre matrimonio. Possiamo affermare che oggi il minore è un agente e un attore sociale; egli, al pari dell’adulto, è un destinatario del mondo nonché un destinatario del messaggio pubblicitario nonché un consumatore a tutti gli effetti.

Ecco che dunque il minore non dovrebbe mai essere il destinatario di un messaggio pubblicitario aggressivo poiché il bambino o l’adolescente non ha bisogno di informazioni, ma di formazione per un acquisto consapevole.

Nel caso di acquisto di un minore siamo, infatti, di fronte ad una presunzione di asimmetria informativa tra un operatore molto informato ed un utente poco formato, tale per cui, il legislatore ha inteso tutelare, in una normativa allo stato attuale dell’arte molto frammentata e poco organica, la posizione di svantaggio in cui si trova.

Il Codice del Consumo (art.20) tutela il minore consumatore laddove qualifica come scorrette, vietandole, quelle pratiche commerciali idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico di un gruppo di consumatori particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità.

Inoltre il Codice del Consumo (art.21) qualifica scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.E’ per questo che la tutela dei minori rappresenta un'importante linea di attività anche per l’AGCOM, Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6 lett. b) n.6 della legge 249/97.

La Giurisprudenza dal canto suo ritiene che il legislatore, nel vietare la trasmissione di programmi televisivi “che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori”, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che, tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico, possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell’esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come “cittadino”.
Dal quadro giuridico molto brevemente descritto consegue che ciascun genitore o soggetto interessato può proporre reclamo agli organismi di telecomunicazioni denunciando all’Autorità violazioni della normativa di settore e affidarsi alla professionalità di un avvocato, che studi e approfondisca la materia, diventa molto utile.

Avv. Anna Tramontano